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18/06/2008 - Adeguamento massimali R.C.A.

La Quinta direttiva europea sull'assicurazione Auto(Direttiva n°2005/14/CE dell'11/05/2005,recepita in Italia con Decreto Legislativo n°198 del 06/11/2007) prevede l'innalzamento dei massimali minimi di legge a:
-€ 5.000.000,00 per sinistro,indipendentemente dal numero delle vittime,per i danni alle persone;
-€ 1.000.000,00 per sinistro per danni alle cose.
Il termine per l'adeguamento delle coperture minime RCA vigenti agli importi sopra indicati viene fissato dalla Direttiva all'11 giugno 2012,prevedendo che tali coperture siano elevate alla metá dei predetti importi entro l'11 dicembre 2009.
Per qualunque chiarimento non esitate a contattarci ,saremo diponibili a illustrarvi cosa fare e lieti di presentarvi le iniziative e le incentivazioni pensate appositamente per per Voi.








08/09/2008 - Responsabilitaá Civile auto Provvedimento ISVAP N.2590 dell'08.02.2008 - Modifiche ed integrazioni al regolamento ISVAP N.4 del 09.08.2006 in materia di attestazione sullo stato del rischio

Riportiamo di seguito le parti che riteniamo più significative (la Tordi & Tordi non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di trascrizione informandovi che i testi completi sono reperibili sul sito ISVAP che invitiamo a consultare)

Come è noto, l’articolo 5, comma 2, capoverso 4-ter della Legge n. 40/2007 ha introdotto nuove regole per l’applicazione del malus a seguito di sinistro.

Il Provvedimento ISVAP in oggetto fornisce le predette indicazioni prevedendo che:
“Ai sensi del comma 1, lett. h), per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l’ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.”Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni, si deve intendere per :
- sinistri con responsabilità principale: i sinistri pagati, totalmente o parzialmente, in relazione ai quali sia stata accertata una responsabilità esclusiva dell’assicurato o, in caso di concorso di colpa,
una sua quota di responsabilità superiore a quella dei conducenti di ogni altro veicolo coinvolto nel sinistro;
- sinistri con responsabilità paritaria: i sinistri pagati, totalmente o parzialmente, in relazione ai quali sia stato accertato un concorso di colpa con attribuzione all’assicurato di una quota di responsabilità pari a quella di uno o più conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;
- sinistri con responsabilità minoritaria: i sinistri pagati, totalmente o parzialmente, in relazione ai quali sia stato accertato un concorso di colpa con attribuzione all’assicurato di una quota
di responsabilità inferiore a quella di uno o più conducenti di altri veicoli coinvolti nel sinistro.

Ciò premesso, nei contratti stipulati in forma Bonus/Malus o assimilata, la penalizzazione di classe di merito opera:
- per ogni sinistro pagato, totalmente o parzialmente, con responsabilità principale nell’ultimo periodo di osservazione;
- in presenza di sinistro pagato, anche parzialmente, con responsabilità paritaria nell’ultimo periodo di osservazione quando la percentuale di responsabilità dello stesso, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i sinistro/i con responsabilità paritaria pagato/i nel medesimo periodo di osservazione o in un periodo precedente (purché nel quinquennio riportato sull’attestato di rischio) determini una percentuale complessiva superiore al 50%.
In tutti gli altri casi, il contratto si evolve in bonus.

Con l’occasione, restando a disposizione per fornire eventuali informazioni o chiarimenti, porgiamo i nostri migliori saluti.